Art. 4
Decreto di incarico e durata dello stesso
In vigore dal 23 giu 1994
1. L'incarico è conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.
2. L'incarico è conferito a tempo determinato e non può superare l'anno finanziario.
3. Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;338#art-4