Accordo quadro
Art. 16
Sospensione temporanea dal servizio
In vigore dal 30 giu 1994
Sospensione temporanea dal servizio
Se circostanze straordinarie lo giustificano, una Amministrazione può sospendere temporaneamente, il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di questa sospensione e della ripresa del servizio, se del caso a mezzo telegramma, telex, corriere elettronico o telefono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aq-16