Art. 16 · Sospensione temporanea dal servizio
Accordo quadro

Art. 16

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Sospensione temporanea dal servizio

In vigore dal 30 giu 1994
Sospensione temporanea dal servizio Se circostanze straordinarie lo giustificano, una Amministrazione può sospendere temporaneamente, il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di questa sospensione e della ripresa del servizio, se del caso a mezzo telegramma, telex, corriere elettronico o telefono.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aq-16