Accordo quadro
Art. 11
Compensazioni in caso di squilibrio degli scambi
In vigore dal 30 giu 1994
Compensazioni in caso di squilibrio degli scambi
Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ogni Amministrazione stabilisce in caso di squilibrio degli scambi un tasso di compensazione unitario per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nelle loro reciproche relazioni il quantitativo di Invii in eccedenza successivamente al quale il tasso di compensazione unitario viene riscosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aq-11