Art. 4

Commercializzazione in Italia dei prodotti fabbricati in altri Paesi membri della CEE

In vigore dal 24 ago 1993
Commercializzazione in Italia dei prodotti fabbricati in altri Paesi membri della CEE 1. I prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri della CEE denominati crackers, fette biscottate e crostini, possono essere liberamente commercializzati in Italia, anche se non conformi alle caratteristiche indicate nel presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 55
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-23;283#art-4

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