Art. 4
4 / 4Commercializzazione in Italia dei prodotti fabbricati in altri Paesi membri della CEE
In vigore dal 24 ago 1993
Commercializzazione in Italia dei prodotti
fabbricati in altri Paesi membri della CEE
1. I prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri della CEE denominati crackers, fette biscottate e crostini, possono essere liberamente commercializzati in Italia, anche se non conformi alle caratteristiche indicate nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 55
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-23;283#art-4