Art. 3
C r o s t i n i
In vigore dal 24 ago 1993
1. La denominazione "crostini" è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura e successiva tostatura di uno o più impasti anche lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali e con eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.
2. Il tenore di umidità dei crostini non può essere superiore al 10 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento del valore assoluto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-23;283#art-3