Art. 2

Fette biscottate

In vigore dal 24 ago 1993
1. La denominazione "fette biscottate" è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o più impasti lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, zucchero, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti. 2. Il tenore di umidità delle fette biscottate non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-23;283#art-2

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