Art. 9

In vigore dal 21 mag 1993
1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell', comma 4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. 2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell', comma 4, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132#art-9

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