Art. 8

In vigore dal 21 mag 1993
1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132#art-8

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