Art. 13

In vigore dal 21 mag 1993
1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. 2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132#art-13

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