Art. 7
In vigore dal 21 mag 1993
1. Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell' e del comma 8 dell' della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132#art-7