Capo I

Art. 7

TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI

In vigore dal 9 ago 1992
- TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI 1.- I provvedimenti applicativi delle disposizioni regolamentari riguardanti le nuove misure degli istituti economici a carattere vincolato ed automatico, sono adottati dai competenti organi o servizi entro il mese successivo a quello di emanazione del presente regolamento; la corresponsione delle relative competenze deve essere effettuata entro i seguenti 30 giorni. 2.- Ove nella interpretazione delle norme regolamentari dovessero insorgere contrasti tra le parti stipulanti, gli stessi sono risolti mediante riconvocazione delle parti stesse a cura dell'Azienda. Sulla base degli orientamenti concordati il consiglio di amministrazione dell'Azienda provvede ad emanare i conseguenti indirizzi per i Servizi e gli uffici interessati; gli orientamenti concordati e gli indirizzi emanati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento ed hanno la stessa durata ed efficacia di questo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-7

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