Capo II

Art. 8

DIRITTI DI INFORMAZIONE

In vigore dal 9 ago 1992
- DIRITTI DI INFORMAZIONE 1.- Nel rispetto delle competenze proprie degli organi aziendali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi gestiti, l'Azienda assicura una tempestiva ed aggiornata informazione alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del CCNL sui provvedimenti che riguardano i piani di investimenti aziendali, l'organizzazione della produzione e del lavoro, il personale, gli organici, i piani e programmi di assunzione. 2.- Nei tempi tecnici strettamente necessari, a partire dalla firma del presente testo, al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi, sarà reso operativo a livello nazionale un Osservatorio le cui modalità di istituzione e funzionamento sono allegate al presente testo. Resta inteso che l'attività dell'Osservatorio non modifica in alcun modo l'autonomia e le competenze delle parti, quali definite ed esercitate ai vari livelli. L'Osservatorio fornirà all'Azienda valutazioni e pareri sulle materie indicate nell'allegato specifico, nonché indicazioni di eventuali scelte e proposte concernenti le strategie dell'organizzazione del lavoro e delle relazioni industriali. 3.- L'Osservatorio avrà titolo ad acquisire preventivamente da parte aziendale tutte le informazioni relative disponibili su: a) situazione finanziaria dell'Azienda, con riferimento all'entità dei finanziamenti scaturenti da sistemi di tassazione e/o tariffazione e di ogni altra entrata o provento ad altro titolo percepiti; b) previsioni e programmi degli investimenti e disinvestimenti complessivi concernenti le attività aziendali collegati a: 1. programmi di innovazioni tecnologiche ed organizzative con previsioni degli effetti in termini di capacità di resa dei servizi, aumenti di produttività, composizione quantitativa e qualitativa della forza-lavoro; c) programmi di formazione interna ed esterna ed interventi organizzativi, a carattere nazionale, finalizzati alle iniziative per l'incremento della produttività; d) programmi ed interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro; e) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modificazioni all'assetto produttivo (ad esempio introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche nella strutturazione degli impianti ecc.) e criteri di standardizzazione operativa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-8

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