Capo I
Art. 3
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI
In vigore dal 9 ago 1992
- INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI
1.- Le disposizioni del presente regolamento sono correlative ed indiscindibili tra loro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-3