Capo I

Art. 3

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI

In vigore dal 9 ago 1992
- INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI 1.- Le disposizioni del presente regolamento sono correlative ed indiscindibili tra loro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo