Capo II

Art. 9

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PRODUTTIVITÀ - PROGRAMMAZIONE

In vigore dal 9 ago 1992
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PRODUTTIVITÀ - PROGRAMMAZIONE 1.- La programmazione e l'organizzazione del lavoro nell'Azienda nel suo complesso e presso le singole sedi, saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di sicurezza, produttività e di efficienza anche mediante l'accrescimento della professionalità degli addetti. A tal fine, in particolare nei Servizi centrali, sarà favorita l'adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalità, operative, tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilità di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttività; a tal fine sarà tenuto conto delle peculiarità connesse alla specifica attività dell'Azienda ed al carattere fortemente integrato dei servizi resi. 2.- L'Azienda a livello centrale potrà determinare, ad ogni effetto, standard di produttività, individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi delle attività, nonché criteri e modalità per la rilevazione del rendimento, d'intesa con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente testo. 3.- La organizzazione del lavoro va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in tempi precisi e con risorse determinate e ad una valutazione degli standards medi di esecuzione, tenendo conto delle peculiarità dei servizi aziendali. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente identificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo di efficienza e di efficacia dell'attività di tutti i settori. Le parti si impegnano altresì ad avviare in tempi successivi un piano concordato di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza contrattuale, possibili e significativi recuperi di funzionalità e di produttività aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla ristrutturazione degli orari, dei turni e dei teams di lavoro. Il piano è costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. I progetti di tipo strumentale sono diretti ad acquisire metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). I progetti di risultato sono invece diretti ad influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singoli settori produttivi. 4.- L'Azienda, compatibilmente con le specifiche esigenze tecnico- organizzative ed economico-produttive e coerentemente con l'impegno previsto nel comma 1, potrà promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro tese a meglio conseguire gli obiettivi individuati. Gli studi in questione saranno definiti d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente regolamento ed i loro risultati portati a conoscenza delle stesse. 5.- Nella definizione degli schemi di organizzazione del lavoro sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti ed all'impiego del personale necessario, in modo strettamente funzionale alle attività, anche attraverso le opportune forme di riqualificazione, ricomposizione ed arricchimento delle mansioni; saranno quindi attivati i conseguenti interventi di mobilità professionale orizzontale e verticale procedendo alla utilizzazione delle professionalità acquisite anche attraverso mobilità geografica secondo le procedure già concordate in termini di criteri di trasferibilità. 6.- Ove le esigenze ne facciano ravvisare la necessità, l'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del c.c.n.l., provvederà alla collocazione nelle aree funzionali di attività e nei settori in cui si articolano, delle nuove figure professionali conseguenti allo sviluppo e all'evoluzione della tecnologia, delle tecniche, delle metodologie e delle procedure di resa dei servizi, nonché alla ristrutturazione dei procedimenti di lavoro per specifici ambiti di attività. Qualora necessario, potrà procedersi anche ad una diversa e nuova individuazione delle dotazioni organiche di area e di settore di attività secondo le pro- cedure istituzionalmente previste: in ogni caso il numero complessivo degli addetti deve essere determinato in stretta relazione ed aderenza con la programmazione pluriennale e la spesa complessiva globale in termini di costo per retribuzioni ed altri oneri a carico dell'Azienda non potrà superare le corrispondenti previsioni del bilancio pluriennale approvato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-9

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