Art. 5
Ripartizione del personale
In vigore dal 26 giu 1992
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione dell', commi 2 e 3, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, il personale appartenente al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale è ripartito tra i due nuovi servizi in attuazione delle piante organiche previste dall'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;309#art-5