Art. 5

Ripartizione del personale

In vigore dal 26 giu 1992
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione dell', commi 2 e 3, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, il personale appartenente al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale è ripartito tra i due nuovi servizi in attuazione delle piante organiche previste dall'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUFFOLO, Ministro dell'ambiente CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 3
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;309#art-5

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