Art. 1
Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.
In vigore dal 26 giu 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che ha emanato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 4 dicembre 1990, n. 368, concernente la riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
Considerata l'esigenza di provvedere alla articolazione in due servizi del predetto Servizio;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, nonché il programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.
1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite:
a) le competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle già attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, a norma dell', comma 3, e degli articoli 10, 11, 13 e 14;
b) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell', commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualità delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, a norma dell'art. 8, comma 2, dell'art. 18, comma 5, dell'art. 19, commi 2, 5 e 7, e dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;
c) le competenze in materia di smaltimento dei rifiuti e di bonifica dei suoli già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con legge 29 ottobre 1987, n. 441, con legge 9 novembre 1988, n. 475, e con legge 10 febbraio 1989, n. 45;
d) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell', comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque;
e) le competenze generali e particolari attribuite al Ministro dell'ambiente in materia di acque destinate al consumo umano;
f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell', comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica;
g) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la componente della tutela delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di "area ad elevato rischio di crisi ambientale", per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento;
h) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell', comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica, di cui all' della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
i) le competenze in materia di difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a norma dell', comma 3, dell'art. 7, comma 2, dell'art. 30, comma 2, nonché alla legge 7 agosto 1990, n. 253, a norma dell', comma 1 e 2, dell', comma 2, dell'art. 9, comma 1, dell'art. 10 e dell'art. 15, commi 3 e 4;
l) le competenze di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, a norma dell'art. 6, dell'art. 8, dell'art. 11, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti, e dell'art. 15, commi 1 e 2;
m) le competenze in materia di autorizzazioni e di notifiche di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 349;
n) le funzioni di segreteria del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, costituito con decreto ministeriale 24 novembre 1987; del Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 maggio 1989, n. 183; dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; del comitato di coordinamento istituito nell'ambito dell'intesa Stato-regione Lombardia di cui al paragrafo III del "Pi- ano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso" allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363.
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