Art. 3
Ripartizione degli uffici
In vigore dal 26 giu 1992
1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica restano assegnate le seguenti divisioni, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:
divisione 1a - Inquinamento del suolo;
divisione 3a - Inquinamento delle acque;
divisione 4a - Affari generali,
che assumono, rispettivamente, la seguente numerazione e denominazione:
divisione 1a - Inquinamento del suolo;
divisione 2a - Inquinamento delle acque;
divisione 3a - Affari generali.
2. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
3. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio è assegnata la seguente divisione, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:
divisione 2a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, che assume la seguente numerazione e denominazione:
divisione 1a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo.
4. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;309#art-3