Art. 3

Ripartizione degli uffici

In vigore dal 26 giu 1992
1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica restano assegnate le seguenti divisioni, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale: divisione 1a - Inquinamento del suolo; divisione 3a - Inquinamento delle acque; divisione 4a - Affari generali, che assumono, rispettivamente, la seguente numerazione e denominazione: divisione 1a - Inquinamento del suolo; divisione 2a - Inquinamento delle acque; divisione 3a - Affari generali. 2. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306. 3. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio è assegnata la seguente divisione, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale: divisione 2a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, che assume la seguente numerazione e denominazione: divisione 1a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo. 4. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;309#art-3

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