Art. 2
Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio
In vigore dal 26 giu 1992
Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico
acustico e per le industrie a rischio
1. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite:
a) le competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 1, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) le competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da attività industriali attribuite al Ministero dell'ambiente a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
c) le competenze in materia di inquinamento atmosferico attribuite al Ministero dell'ambiente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
d) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore di cui all' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per la concertazione delle proposte relative alla fissazione di tali limiti quando siano relativi agli ambienti di lavoro;
e) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell', comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore;
f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la componente del rischio industriale, dell'inquinamento atmosferico e da rumori, nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di "area ad elevato rischio di crisi ambientale" per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento;
g) le competenze di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, a norma dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 11, per quanto riguarda le industrie a rischio e l'inquinamento atmosferico e da rumore, e dell'art. 15, comma 4.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;309#art-2