Art. 8

In vigore dal 3 apr 1992
1. All'art. 19, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la data: "19 luglio 1971" sono aggiunte le seguenti parole: "; tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;230#art-8

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