Art. 10

In vigore dal 3 apr 1992
1. Gli allegati alla legge 30 aprile 1976, n. 397, sono soppressi e vengono sostituiti dagli allegati al presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato nalla Corte dei conti il 13 marzo 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 11
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;230#art-10

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