Art. 10
In vigore dal 3 apr 1992
1. Gli allegati alla legge 30 aprile 1976, n. 397, sono soppressi e vengono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato nalla Corte dei conti il 13 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 11
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;230#art-10