Art. 7
In vigore dal 3 apr 1992
1. All'art. 16, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 5, tra le parole: "animali" e "devono" sono inserite le seguenti: ", se di età superiore a 30 giorni,";
b) dopo il numero 6 sono inseriti i seguenti:
"7) bovini che non sono stati sottoposti alla sieroagglutinazione prescritta ai punti 5) e 6), purchè soddisfino le seguenti condizioni:
a) se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne: siano di età inferiore a quarantadue giorni o siano stati castrati in età inferiore a quattro mesi e siano inoltrati sotto controllo ufficiale, passando se necessario attraverso un centro di svezzamento, verso un'azienda di ingrasso autorizzata da cui possano uscire soltanto per essere macellati;
b) se si tratta di bovini da macello: siano inoltrati sotto controllo ufficiale direttamente al macello;
8) suini da allevamento e da produzione, vaccinati contro la peste suina, in deroga all' e fino al 31 dicembre 1991.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;230#art-7