Art. 4

In vigore dal 3 apr 1992
1. All', primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "indenne da brucellosi" sono aggiunte le seguenti: "e da una azienda ufficialmente indenne da peste suina o da una azienda indenne da peste suina purchè, in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;230#art-4

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