Regolamento
Art. 237
Manovra delle porte tagliafuoco
In vigore dal 21 apr 1992
1. Sulle navi da passeggeri le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate ogni qualvolta sia effettuata l'esercitazione di incendio. Se tale esercitazione è limitata ad una sola zona della nave, la manovra e l'ispezione possono essere limitate alle porte tagliafuoco della zona stessa. Comunque, tutte le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate almeno una volta al mese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-237