Regolamento
Art. 232
Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finché l'equipaggio raggiunga un efficiente grado di preparazione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere di salvataggio, quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza.
2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall' del presente regolamento.
3. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere messa a mare armata con l'equipaggio alla stessa assegnato ed essere provata almeno una volta ogni 3 mesi in occasione di una esercitazione di abbandono nave. Il Ministero può consentire, per navi non adibite a viaggi internazionali lunghi, che le imbarcazioni di salvataggio poste su di un lato non siano messe a mare quando l'ormeggio in porto o il tipo di traffico svolto dalla nave non lo consentano. Tali imbarcazioni devono comunque essere ammainate almeno una volta ogni tre mesi e messe a mare almeno una volta all'anno.
4. Quando possibile, i battelli di emergenza, eccetto quelli che sono anche imbarcazioni di salvataggio, devono essere messi a mare armati con l'equipaggio agli stessi assegnato ed essere provati una volta al mese. Tale operazione deve essere, in ogni caso, effettuata almeno una volta ogni tre mesi.
5. Le esercitazioni di messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza, se effettuate durante la navigazione, devono essere eseguite solo in acque riparate sotto il controllo di un ufficiale responsabile.
6. L'addestramento sull'impiego delle zattere di salvataggio ammainabili mediante gru, su ogni nave che ne sia dotata, deve essere effettuato ad intervalli non maggiori di 4 mesi. Quando possibile, l'addestramento deve comprendere il gonfiamento e l'ammaino di una zattera di salvataggio, che può essere una zattera speciale destinata esclusivamente a tale scopo e non facente parte dei mezzi di salvataggio della nave. In tal caso deve essere apposto in modo evidente un appropriato contrassegno.
7. Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato sull'impiego dei mezzi di salvataggio al più presto possibile e, comunque, non oltre due settimane dall'imbarco.
Ad ogni membro dell'equipaggio devono essere fornite istruzioni che riguardino almeno:
a) manovra ed impiego delle zattere di salvataggio della nave;
b) problemi relativi all'ipotermia, trattamento di pronto soccorso in casi di ipotermia ed altri metodi appropriati di pronto soccorso;
c) istruzioni speciali per l'impiego dei mezzi di salvataggio in caso di maltempo e di mare agitato.
Nelle esercitazioni deve essere oggetto di speciale cura da parte del comando il controllo della capacità di ogni componente dell'equipaggio di mettere in mare con la massima sollecitudine possibile tutte le imbarcazioni e le zattere di salvataggio, specialmente per quanto riguarda la successione delle relative operazioni.
8. Tutte le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le navi da passeggeri abilitate a navigazione costiera o più estesa e quelle da carico di stazza lorda maggiore di 200 tonnellate costruite anteriormente a tale data, devono avere in ogni sala da pranzo e di ricreazione dell'equipaggio un manuale per l'addestramento conforme al disposto del successivo comma 9.
9. Il manuale per l'addestramento, deve contenere istruzioni e informazioni, redatte in modo semplice, chiaro e per guanto possibile illustrate, sui mezzi di salvataggio della nave e sui metodi di sopravvivenza.
Il manuale deve fornire indicazioni dettagliate in merito a:
- modo di indossare le cinture di salvataggio e le tute di immersione;
- raduno delle persone ai punti di riunione assegnati;
- imbarco, messa a mare e allontanamento dalla nave dei mezzi collettivi di salvataggio e dei battelli di emergenza;
- messa a mare di un mezzo collettivo di salvataggio operando dall'interno di esso;
- manovra di sgancio del mezzo collettivo di salvataggio dal dispositivo di messa a mare;
- impiego dei dispositivi di protezione nelle zone di messa a mare;
- illuminazione delle zone di messa a mare;
- impiego di tutte le dotazioni di sopravvivenza;
- impiego di tutte le dotazioni per l'individuazione;
- impiego, con l'ausilio di illustrazione, dei mezzi di radiocomunicazione disponibili sui mezzi di salvataggio;
- impiego dell'ancora galleggiante;
- impiego del motore e relativi accessori;
- recupero dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello di emergenza, inclusa la loro messa in posizione a bordo ed il rizzaggio;
- pericoli dell'esposizione alle intemperie e necessità di indumenti pesanti;
- utilizzazione ottimale delle possibilità di sopravvivenza fornite dai mezzi collettivi di salvataggio;
- recupero delle persone in acqua, incluso l'impiego delle attrezzature degli elicotteri (braghe, ceste, barelle), delle imbragature e degli apparecchi di sopravvivenza da impiegare a terra, nonché dell'apparecchio lanciasagole della nave;
- tutte le altre operazioni contenute nel ruolo di appello e nelle istruzioni di emergenza;
- istruzioni per le riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio.
Le informazioni suddette possono essere fornite in tutto o in parte mediante mezzi audio-visivi in sostituzione del manuale.
10. Le date di effettuazione degli appelli, i dettagli delle esercitazioni di abbandono nave e di quelle antincendio, le esercitazioni sui mezzi di salvataggio e gli addestramenti a bordo, nonché tutte le visite, ispezioni e controlli effettuate a cura del comando della nave e prescritte dal presente regolamento, devono essere annotati sul giornale di bordo e su apposito "registro delle esercitazioni" da conservare a bordo e vidimato dall'autorità marittima. Se lo svolgimento completo di appelli o esercitazioni o addestramenti non si espleta entro il periodo dovuto, sul giornale di bordo devono esserne indicate le ragioni, insieme all'indicazione delle operazioni di appello, di esercitazione e di istruzione eventualmente effettuate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-232