Regolamento
Art. 235
Esercitazioni per l' 'uomo in marè
In vigore dal 25 ott 2022
Esercitazioni per l'"uomo in mare"
1. L'esercitazione per l'emergenza di "uomo in mare" deve essere fatta con frequenza sufficiente affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio posto. Tale esercitazione comunque deve essere effettuata almeno con frequenza mensile.
2. I passeggeri devono essere preventivamente informati dell'esercitazione.
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» è fatta con frequenza sufficiente affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio posto. L'esercitazione è comunque effettuata:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le società di cui all', comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformità, adottano le azioni correttive ritenute più efficaci per la loro rettifica e registrano le attività inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-235