Regolamento

Art. 239

Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo

In vigore dal 25 ott 2022
1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente: a) una prova di manovra della stazione di governo di poppa (ove esiste); b) una prova del comando diretto del locale macchine di governo; c) le procedure di comunicazione con la plancia e, dove applicabile, il funzionamento dell'alimentazione alternativa. 1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 è eseguita con la seguente frequenza: a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-239

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