Regolamento
Art. 230
Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza
In vigore dal 25 ott 2022
1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento:
a) strumenti nautici;
b) mezzi di radiocomunicazione;
c) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra;
d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici;
e) generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste);
f) parallelo tra i generatori principali;
g) batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici;
h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile);
i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo;
l) prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano);
n) prova salpancore e tonneggi.
1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-230