Regolamento

Art. 230

Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza

In vigore dal 25 ott 2022
1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento: a) strumenti nautici; b) mezzi di radiocomunicazione; c) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra; d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici; e) generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste); f) parallelo tra i generatori principali; g) batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici; h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile); i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo; l) prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano); n) prova salpancore e tonneggi. 1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-230

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