RegolamentoLibro IV

Art. 218

Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti

In vigore dal 21 apr 1992
1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi. 2. Eventuali esenzioni possono essere rilasciate, per motivate ragioni, dal comandante del porto. 3. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza. 4. I doveri e la responsabilità dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in sua assenza, dall'ufficiale di coperta in servizio. 5. Sulle navi che effettuano lavori giornalmente, in caso di sospensione dei lavori stessi, deve essere effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori e nelle zone adiacenti, in ordine a possibili pericoli di incendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-218

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