RegolamentoLibro IV

Art. 215

Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco

In vigore dal 21 apr 1992
1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve: a) accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione, alla segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine, sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza; b) verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'organizzazione antincendio non presentino deficienze; c) curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del materiale predetto. 2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza, che prevedono l'impiego dello stesso personale nei locali macchina, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-215

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo