Regolamento›Libro IV
Art. 221
Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone
In vigore dal 21 apr 1992
Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone 1. In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti durante le ore del giorno per agevolare lo sfogo dei gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-221