RegolamentoLibro IV

Art. 221

Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone

In vigore dal 21 apr 1992
Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone 1. In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti durante le ore del giorno per agevolare lo sfogo dei gas.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-221

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