Regolamento›Libro IV
Art. 223
Posizione della nave
In vigore dal 21 apr 1992
1. Nel corso della navigazione ogni due ore (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della nave. Per le navi la cui velocità superi le 25 miglia orarie la posizione deve essere comunicata ogni ora.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-223