RegolamentoLibro IV

Art. 209

Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio

In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, almeno due marittimi abilitati. A tal fine per le navi da carico possono essere conteggiati, oltre agli altri ufficiali di coperta, anche il comandante ed il primo ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-209

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