Art. 209 · Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio
RegolamentoLibro IV

Art. 209

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Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio

In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, almeno due marittimi abilitati. A tal fine per le navi da carico possono essere conteggiati, oltre agli altri ufficiali di coperta, anche il comandante ed il primo ufficiale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-209