Regolamento›Libro IV
Art. 207
Imbarcazioni e battelli di emergenza
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le imbarcazioni di emergenza che sono anche imbarcazioni di salvataggio, oltre alle normali dotazioni, devono essere fornite di una cintura di salvataggio per ogni persona di armamento e di due salvagente anulari dotati di sagola galleggiante.
2. Quando tali imbarcazioni sono servite da gru abbattibili, di regola devono essere tenute fuori, ma il comando di bordo ha la facoltà di tenerle rientrate in relazione allo stato di mare.
3. Quando le imbarcazioni sono tenute fuori, esse devono essere dotate di lunghe barbette a prora e a poppa, assicurate a bordo a mezzo di ventriere e con le bozze in cavo tolte, in modo che le imbarcazioni stesse possono essere liberate prontamente.
4. Al traversino che unisce le due teste delle gru devono essere guarniti tanti penzoli quanti sono i banchi della lancia, più due.
5. Se una nave è dotata di battello di emergenza in conformità alla convenzione, anche la sistemazione e le dotazioni del battello stesso devono essere conformi alla convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-207