Titolo V›Capo III
Art. 58
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-58