Titolo V›Capo III
Art. 58
60 / 142(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-58