Art. 58 · (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito
Titolo VCapo III

Art. 58

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(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Domanda per il permesso di transito 1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro. 2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza. 3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane. 4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-58