Titolo V›Capo II
Art. 56
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56) Domanda per il permesso di esportazione
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-56