Titolo V
Art. 55
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-55