Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Art. 6
Riunioni periodiche
In vigore dal 22 nov 1990
1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale, con i responsabili dell'attività sanitaria distrettuale al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.
2. Alla riunione possono essere invitati medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione; in questo caso possono altresì essere invitati alla riunione i membri di parte medica del Comitato Consultivo di U.S.L. di cui all'.
3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-6-3