Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Art. 2
Attivazione dell'assistenza integrata
In vigore dal 22 nov 1990
1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.
2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attività sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio-ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:
malati terminali;
incidenti vascolari acuti;
gravi fratture in anziani;
forme psicotiche acute gravi;
riabilazione di vasculopatici;
malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro);
dimissioni protette da strutture ospedaliere.
3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attività sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:
a) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni;
b) medico di medicina generale;
c) servizi sociali;
d) familiari del paziente.
4. Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del distretto prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari.
5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano:
1) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza integrata;
2) gli interventi degli altri operatori sanitari;
3) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attività;
4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso;
5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio.
6. Il medico di medicina generale nell'ambito del piano di interventi:
ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
tiene una scheda degli accessi fornita dall'U.S.L. presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi;
attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati;
coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-2-3