Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza

Art. 3

Retribuzione

In vigore dal 22 nov 1990
1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all' è corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 30.000. 2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite. 3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-3-3

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