Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza
Art. 8
Verifiche
In vigore dal 22 nov 1990
1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della U.S.L. ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in
accordo col medico di medicina generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-8-2