Regolamento di polizia mortuariaCapo XIV

Art. 74

In vigore dal 27 ott 1990
1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-74

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