Regolamento di polizia mortuariaCapo XIV

Art. 70

In vigore dal 27 ott 1990
1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-70

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