Regolamento di polizia mortuaria›Capo XIII
Art. 67
In vigore dal 27 ott 1990
1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell' e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-67