Regolamento di polizia mortuariaCapo X

Art. 63

In vigore dal 27 ott 1990
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-63

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