Regolamento di polizia mortuariaCapo XIV

Art. 71

In vigore dal 27 ott 1990
1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-71

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