Regolamento di polizia mortuaria›Capo XV
Art. 77
In vigore dal 27 ott 1990
1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli .
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-77